I MEMBRI DEL PRIMO CETO Capitolo I Sezione Prima Art. 6 Requisiti per l’ammissione al primo ceto
Può essere ammesso al primo ceto dell’Ordine ogni cattolico, il quale: Domanda di ammissione
Parag. 1 - Il candidato a Cavaliere Professo deve rivolgere domanda di ammissione al Priorato oppure al Sottopriorato competente per territorio. Verifica dei requisiti per l’ammissione
Parag. 1 - Il Priore o il Reggente o il Gran Magistero chiedono, ove esista, al Presidente della Associazione, alla quale appartiene il candida-
to, parere in merito alla richiesta del candidato stesso. Requisiti di ammissibilità della domanda
Parag. 1 - Non può essere ammesso validamente al Noviziato chi: Requisiti per la liceità dell’ammissione al Noviziato
Per l’ammissione al Noviziato si richiede che l’Aspirante: Dispensa dagli impedimenti per l’ammissione al Noviziato
Parag. 1 - La dispensa dagli impedimenti previsti dal Diritto Canonico è riservata alla Santa Sede. Documenti richiesti per l’ammissione
Per l’ammissione al Noviziato si richiedono: Lettere testimoniali
Coloro ai quali venga richiesta la formulazione delle lettere testimoniali di cui all’art. 12, devono inviarle al Superiore competente entro tre mesi dalla richiesta, sigillate e, fatta eccezione per i Vescovi, confermate con giuramento. Qualora ritenessero di non poter rispondere per gravi motivi, devono esporne le ragioni al Gran Maestro entro lo stesso termine di tre mesi.
Informazioni supplementari
Se la persona interrogata non conosce sufficientemente l’aspirante, i Superiori dell’Ordine devono supplire con accurate e sicure informazioni e, in difetto di esaurienti notizie, devono rivolgersi al Gran Maestro. Oggetto delle lettere testimoniali
Le lettere testimoniali devono informare, dopo diligente e coscienziosa ricerca, circa i natali, i costumi, l’indole, la reputazione, la condizione sociale e la cultura dell’aspirante e se sussistano i requisiti di cui agli artt. 9 e 10.
Segreto circa le informazioni Chiunque venga a conoscenza del contenuto delle lettere testimoniali o delle informazioni, è tenuto al segreto circa le informazioni medesime e le persone che le hanno fornite. L’ASPIRANTATO E IL NOVIZIATO Art. 17 Responsabili degli Aspiranti
Parag. 1 - Una volta accettata la domanda di ammissione, l’Aspirante viene affidato dal Superiore ad un Cavaliere Professo espressamente deputato, oppure ad un Padre spirituale, per un periodo di orientamento e di conoscenza diretta dell’Ordine.
Parag. 2 - Il Cavaliere deputato o il Padre spirituale devono far pervenire relazione scritta al Superiore circa la personalità, la condotta e l’idoneità dell’Aspirante.
Durata dell’Aspirantato
L’Aspirantato deve durare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, periodo entro il quale l’Aspirante deve presentare domanda scritta per essere ammesso al Noviziato.
Erezione e validità dei Noviziati
Parag. 1 - I Priorati o Sottopriorati dell’Ordine possono erigere, con decreto del Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, un Noviziato.
Parag. 2 - In occasione dell’ammissione al Noviziato, il Gran Maestro, previo parere dei membri Professi del Sovrano Consiglio, può disporre, per seri motivi relativi alla situazione personale del candidato, che questi trascorra il periodo del Noviziato nel luogo del suo domicilio precedente. E ciò sempre che si possa garantire che il candidato abbia frequenza di contatti con il Maestro dei Novizi, sia assicurata la formazione teorica e pratica del Novizio in entrambi i carismi dell’Ordine (tuitio fidei et obsequium pauperum), e sia impartito l’insegnamento relativo allo sviluppo storico dell’Ordine, alle sue tradizioni, alla sua evoluzione storico-giuridica, da parte di un coadiutore scelto tra i membri del primo o del secondo ceto, a norma dell’art. 20, parag. 2. Maestro dei Novizi
Parag. 1 - Il Gran Maestro nomina il Maestro dei Novizi ed un suo coadiutore. Il Maestro dei Novizi deve essere scelto nella cerchia dei Sacerdoti, possibilmente tra i Cappellani Conventuali, ed è responsabile della formazione e dell’insegnamento spirituale del Novizio, mentre il coadiutore deve essere possibilmente scelto tra i Cavalieri Professi e aver compiuto il trentacinquesimo anno di età. Ammissione degli Aspiranti al Noviziato Parag. 1 - Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Capitolo competente e dei membri Professi del Sovrano Consiglio, ammettere gli Aspiranti al Noviziato. Parag. 2 - I Cavalieri appartenenti al secondo ceto possono chiedere di essere ammessi direttamente al Noviziato senza passare attraverso l’Aspirantato, salve le disposizioni degli artt. 9 e 10. Esercizi spirituali precedenti il Noviziato
L’Aspirante, prima di cominciare il Noviziato, è tenuto a compiere un corso di esercizi spirituali di otto giorni interi, presso un luogo approvato, premettendo, secondo il prudente consiglio del confessore, una confessione generale.
Inizio del Noviziato
Il Noviziato ha inizio secondo le norme del cerimoniale e se ne redige verbale autentico. Durata del Noviziato
Parag. 1 - Il Noviziato deve avere la durata continuativa di un anno. Cambiamento di residenza del Novizio
Parag. 1 - Qualunque cambiamento di residenza, durante il Noviziato, deve essere autorizzato dal Superiore, udito il Maestro. Passaggio di Noviziato
Il Noviziato cominciato in un territorio priorale o sottopriorale può, a richiesta del Novizio, essere continuato in altro. Il passaggio deve essere deciso dal Gran Maestro, sentiti i Superiori competenti. Promulgazione del regolamento dei Noviziati
Il regolamento circa la formazione dei Novizi è promulgato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo dei membri Professi del Sovrano Consiglio. Doveri del Novizio
Il Novizio, sotto la guida del Maestro, deve applicarsi agli esercizi di pietà e di formazione religiosa come prescrive il regolamento. Deve inoltre attendere allo studio della Regola, delle leggi dell’Ordine e della sua storia.
Il Novizio deve, pure, esercitarsi nelle opere di misericordia e, ove possibile, in quelle dell’Ordine, alle quali è chiamato in virtù della Professione religiosa cui tende.
Mansioni del Maestro dei Novizi
Il Maestro deve curare che il Novizio sia fedele all’osservanza religiosa, come è prescritto per i Cavalieri Professi. Relazione semestrale del Maestro dei Novizi ai Superiori
Ogni semestre il Maestro riferisce, per iscritto, al Superiore competente che, col proprio Consiglio, provvede ad informare il Gran Maestro. Domanda di ammissione alla Professione
Nell’imminenza del termine del periodo di prova, il Novizio che intende emettere i voti deve, per il tramite del proprio Superiore, presentare domanda scritta al Gran Maestro per l’ammissione alla Professione dei Voti Temporanei. Esercizi spirituali in preparazione alla Professione
In preparazione alla Professione dei Voti Tempo-ranei, il Novizio deve seguire un corso di esercizi spirituali, di otto giorni completi, presso un luogo approvato. I CAVALIERI DI VOTI TEMPORANEI Art. 33 Ammissione alla Professione
Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo dei membri Professi del Sovrano Consiglio, sentito il parere del Prelato dell’Ordine, ammettere i Cavalieri alla prima Professione di Voti Tempo-ranei, su presentazione del Superiore competente, che deve aver acquisito il consenso del suo Capitolo. Requisiti per la validità della Professione
Per la validità della Professione si richiede: Rinnovo dei Voti Temporanei
Parag. 1 - Alla scadenza di ogni periodo per il quale la Professione è stata emessa, il Cavaliere Professo, a sua domanda, sarà autorizzato dal suo Superiore a rinnovarla. Ritiro Spirituale per il rinnovo dei Voti
Il rinnovo dei Voti deve essere preceduto da un Ritiro Spirituale di tre giorni. Formula della Professione religiosa
Il Cavaliere Novizio, secondo il cerimoniale dell’Ordine, pronuncia davanti al Superiore competente, o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, la seguente formula di Professione:
"Io ... faccio voto a Dio Onnipotente, invocando l’assistenza della Sua Immacolata Madre, di San Giovanni Battista e del Beato Gerardo, di osservare povertà e castità, e l’obbedienza, per un periodo di un anno (tre anni ... per perpetuo), a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine e questi Voti intendo emettere a tenore degli statuti e delle leggi dell’Ordine di Malta." Conservazione del documento della Professione religiosa
Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell’avvenuta Professione e degli avvenuti rinnovi sottoscritti dal Cavaliere, da colui che le ha ricevute e dai testimoni, deve essere conservato nell’archivio del Gran Magistero e, in copia autentica, nell’archivio del rispettivo Prio-rato o Sottopriorato o Associazione. Possibilità di abbandono della Religione alla scadenza dei Voti
Allo scadere dei Voti Temporanei, il Cavaliere è libero di lasciare la Religione e di ritornare al suo ceto precedente. Nomina del Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei
Il Gran Maestro, previo parere dei membri Professi del Sovrano Consiglio e del Priore competente, nomina il Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei, scegliendolo tra i Cappellani Conventuali, i Cappellani Conventuali "ad honorem" e i Cappellani Magistrali, salvo che sussistano gravi motivi. Doveri dei Cavalieri di Voti Temporanei
Parag. 1 - I Cavalieri di Voti Temporanei sono tenuti agli esercizi di pietà e ai corsi di perfezionamento di cui al rispettivo regolamento. Relazione del Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei ai Superiori
Il Direttore Spirituale deve informare, almeno ogni anno, i Superiori competenti circa la vita religiosa del Cavaliere di Voti Temporanei e la sua attività nelle opere. Diritti e privilegi dei Professi di Voti Temporanei
Parag. 1 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei godono dei medesimi privilegi e favori spirituali ai quali hanno diritto i Professi di Voti Perpetui e, alla loro morte, hanno diritto agli stessi suffragi. Effetti della Professione dei Voti Temporanei
La Professione dei Voti Temporanei rende illeciti, ma non invalidi, gli atti contrari ai Voti stessi. PROFESSI DI VOTI PERPETUI Art. 45 Requisiti per la validità della Professione Perpetua
Per la validità della Professione Perpetua si richiede: Durata dei Voti Temporanei richiesta per la Professione Perpetua
Parag. 1 - Per la validità della Professione Perpetua, oltre a quanto richiesto nell’art. 45, è necessario che il periodo della Professione Temporanea sia stato di cinque anni continuativi qualora l’Aspirante non abbia compiuto quaranta anni di età. Esercizi spirituali in preparazione alla Professione Perpetua
La Professione Perpetua deve essere preceduta da un corso di esercizi spirituali di otto giorni, in luogo approvato. Professione Perpetua
Parag. 1 - La Professione Perpetua deve essere emessa secondo il cerimoniale dell’Ordine. Effetti della Professione Perpetua
La Professione Perpetua rende non solo illeciti ma anche invalidi gli atti ad essa contrari, sempre che possano essere invalidati ai sensi della legge della Chiesa. I CAPPELLANI CONVENTUALI PROFESSI Art. 50 Doveri dei Cappellani Conventuali
I Cappellani Conventuali Professi con i Voti religiosi si consacrano a Dio e, sotto l’autorità dei Superiori, si dedicano alla cura pastorale dei membri dell’Ordine, all’assistenza religiosa nelle opere caritative e missionarie dell’Ordine e al servizio delle sue Chiese. Disposizioni del Codice circa i Cappellani Conventuali
Si applica ai Cappellani Conventuali Professi ciò che il Codice stabilisce circa l’ammissione nell’Ordine, il Noviziato e la Professione dei Cavalieri, fatte salve le disposizioni particolari di Diritto Canonico e quelle degli artt. 52 e seguenti. Requisiti per l’ammissione dei Cappellani Conventuali
Parag. 1 - Gli ecclesiastici che hanno ricevuto
l’ordinazione sacerdotale possono essere ammessi alla Professione come Cappellani Conventuali dell’Ordine. Maestro dei Novizi Cappellani Conventuali
Parag. 1 - Il Maestro dei Novizi Cappellani Conventuali deve essere un Sacerdote, proposto dal Prelato dell’Ordine, che sia Professo dell’Ordine o, in mancanza, di altra religione. Durata del Noviziato dei Cappellani Conventuali
Il Noviziato dei Cappellani Conventuali va compiuto, a norma del Diritto Canonico, conformemente all’art. 19, parag. 2, e deve durare un anno. Professione Temporanea dei Cappellani Conventuali
Alla fine del Noviziato, il Cappellano Conventuale emette la Professione dei Voti Temporanei, per un triennio, a norma del Diritto Canonico. Formula della Professione Temporanea dei Cappellani Conventuali
Il Cappellano Conventuale, nell’emettere la Professione, pronuncia la formula, con gli specifici requisiti, enunciata nell’art. 37, a norma del cerimoniale. Professione Perpetua dei Cappellani Conventuali
Terminato il periodo di Voti Temporanei, il Cappellano Conventuale emette la Professione di Voti Perpetui, conformemente alle prescrizioni del Diritto Canonico. Disciplina ecclesiastica dei Cappellani Conventuali
Parag. 1 - Per la disciplina ecclesiastica i Cappellani Conventuali Professi sono immediatamente soggetti al Prelato dell’Ordine, coadiuvato da Cappellani con il titolo di Prefetti. Diritti e norme dei Cappellani Conventuali Professi
Parag. 1 - I Cappellani Conventuali Professi di Voti Perpetui hanno voce nei Capitoli priorali e sottopriorali. Titolo canonico di povertà dei Cappellani Conventuali Professi Con la Professione, i Cappellani Conventuali acquistano il titolo canonico detto di povertà. L’Ordine assicura loro, ove necessario, un congruo sostentamento, a norma del Diritto Canonico. |