Titolo II

I MEMBRI DEL PRIMO CETO


Capitolo I

Sezione Prima

Art. 6
Requisiti per l’ammissione al primo ceto

Può essere ammesso al primo ceto dell’Ordine ogni cattolico, il quale:
a) non sia trattenuto da alcun impedimento previsto dalla Carta Costituzionale, dal Codice o dal Diritto Canonico;
b) sia animato da retta intenzione;
c) sia idoneo a servire gli infermi e i poveri di Gesù Cristo e a dedicarsi al servizio della Chiesa e della Santa Sede secondo lo spirito dell’Ordine;
d) sia in possesso degli altri requisiti prescritti dai Priorati o Sottopriorati.

Art. 7
Domanda di ammissione

Parag. 1 - Il candidato a Cavaliere Professo deve rivolgere domanda di ammissione al Priorato oppure al Sottopriorato competente per territorio.

Parag. 2 - Se nella regione ove il candidato ha residenza non esiste un Priorato né un Sottoprio-rato, la domanda di ammissione deve essere presentata direttamente al Gran Magistero dell’Ordine.

Art. 8
Verifica dei requisiti per l’ammissione

Parag. 1 - Il Priore o il Reggente o il Gran Magistero chiedono, ove esista, al Presidente della Associazione, alla quale appartiene il candida- to, parere in merito alla richiesta del candidato stesso.

Parag. 2 - Il Priore o Reggente, prima di chiedere detto parere col voto deliberativo del suo Capitolo, ricorrendone le condizioni, chiede al Gran Maestro il Nulla Osta per l’ammissione all’Aspirantato, che è concesso dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Art. 9
Requisiti di ammissibilità della domanda

Parag. 1 - Non può essere ammesso validamente al Noviziato chi:
a) non sia membro dell’Ordine da almeno un anno;
b) non abbia compiuto ventidue anni;
c) sia perseguito dalla giustizia.
Parag. 2 - Si applicano, inoltre, le norme del Can. 643 § 1 n. 2-5 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 10
Requisiti per la liceità dell’ammissione al Noviziato

Per l’ammissione al Noviziato si richiede che l’Aspirante:
a) non abbia presentato la domanda sotto costrizione, per grave timore o per inganno;
b) non sia gravato da debiti ai quali non sia in grado di far fronte;
c) non sia implicato in affari secolari, dai quali possano derivare all’Ordine controversie di qualsiasi natura;
d) all’atto dell’ammissione sia esente da obblighi di legge o morali verso i familiari in linea ascendente o discendente;
e) non abbia abbandonato la religione cattolica o professi altra religione;
f) non sia stato interdetto dall’esercizio della propria attività professionale;
g) non abbia riportato condanne penali o ecclesiastiche, né abbia in corso procedimenti penali o ecclesiastici;
h) non sia membro di organizzazione le cui finalità siano in contrasto con lo spirito e le norme della Chiesa Cattolica.

Art. 11
Dispensa dagli impedimenti per l’ammissione al Noviziato

Parag. 1 - La dispensa dagli impedimenti previsti dal Diritto Canonico è riservata alla Santa Sede.
Parag. 2 - La dispensa da altri impedimenti è concessa dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Art. 12
Documenti richiesti per l’ammissione

Per l’ammissione al Noviziato si richiedono:
a) i certificati di battesimo e di cresima;
b) il certificato di celibato o di stato libero;
c) le lettere testimoniali dei rispettivi Ordinari per gli aspiranti residenti che abbiano risieduto da più di cinque anni nel medesimo luogo dopo il diciottesimo anno di età;
d) le lettere testimoniali dei rispettivi Superiori per quegli aspiranti che hanno fatto parte di un seminario, collegio o noviziato di altro Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica;
e) le lettere testimoniali favorevoli del Superiore dell’ente del territorio nel quale l’aspirante è residente o, in mancanza, del Priore o Reggente del Priorato al quale l’ aspirante sarà aggregato;
f) eventuali altre testimonianze che i Superiori competenti ritengano utili.

Art. 13
Lettere testimoniali

Coloro ai quali venga richiesta la formulazione delle lettere testimoniali di cui all’art. 12, devono inviarle al Superiore competente entro tre mesi dalla richiesta, sigillate e, fatta eccezione per i Vescovi, confermate con giuramento. Qualora ritenessero di non poter rispondere per gravi motivi, devono esporne le ragioni al Gran Maestro entro lo stesso termine di tre mesi.

Art. 14
Informazioni supplementari

Se la persona interrogata non conosce sufficientemente l’aspirante, i Superiori dell’Ordine devono supplire con accurate e sicure informazioni e, in difetto di esaurienti notizie, devono rivolgersi al Gran Maestro.

Art. 15
Oggetto delle lettere testimoniali

Le lettere testimoniali devono informare, dopo diligente e coscienziosa ricerca, circa i natali, i costumi, l’indole, la reputazione, la condizione sociale e la cultura dell’aspirante e se sussistano i requisiti di cui agli artt. 9 e 10.

Art. 16
Segreto circa le informazioni

Chiunque venga a conoscenza del contenuto delle lettere testimoniali o delle informazioni, è tenuto al segreto circa le informazioni medesime e le persone che le hanno fornite.



Sezione Seconda
L’ASPIRANTATO E IL NOVIZIATO

Art. 17
Responsabili degli Aspiranti

Parag. 1 - Una volta accettata la domanda di ammissione, l’Aspirante viene affidato dal Superiore ad un Cavaliere Professo espressamente deputato, oppure ad un Padre spirituale, per un periodo di orientamento e di conoscenza diretta dell’Ordine. Parag. 2 - Il Cavaliere deputato o il Padre spirituale devono far pervenire relazione scritta al Superiore circa la personalità, la condotta e l’idoneità dell’Aspirante.

Art. 18
Durata dell’Aspirantato

L’Aspirantato deve durare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, periodo entro il quale l’Aspirante deve presentare domanda scritta per essere ammesso al Noviziato.

Art. 19
Erezione e validità dei Noviziati

Parag. 1 - I Priorati o Sottopriorati dell’Ordine possono erigere, con decreto del Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, un Noviziato. Parag. 2 - In occasione dell’ammissione al Noviziato, il Gran Maestro, previo parere dei membri Professi del Sovrano Consiglio, può disporre, per seri motivi relativi alla situazione personale del candidato, che questi trascorra il periodo del Noviziato nel luogo del suo domicilio precedente. E ciò sempre che si possa garantire che il candidato abbia frequenza di contatti con il Maestro dei Novizi, sia assicurata la formazione teorica e pratica del Novizio in entrambi i carismi dell’Ordine (tuitio fidei et obsequium pauperum), e sia impartito l’insegnamento relativo allo sviluppo storico dell’Ordine, alle sue tradizioni, alla sua evoluzione storico-giuridica, da parte di un coadiutore scelto tra i membri del primo o del secondo ceto, a norma dell’art. 20, parag. 2.

Art. 20
Maestro dei Novizi

Parag. 1 - Il Gran Maestro nomina il Maestro dei Novizi ed un suo coadiutore. Il Maestro dei Novizi deve essere scelto nella cerchia dei Sacerdoti, possibilmente tra i Cappellani Conventuali, ed è responsabile della formazione e dell’insegnamento spirituale del Novizio, mentre il coadiutore deve essere possibilmente scelto tra i Cavalieri Professi e aver compiuto il trentacinquesimo anno di età.
Parag. 2 - Qualora non ci fosse nell’immediata vicinanza del Novizio un Cavaliere Professo che si distingua per saggezza e conoscenza approfondita della storia e della situazione giuridica dell’Ordine, il Gran Maestro, con il consenso dei membri Professi del Sovrano Consiglio, sceglie il coadiutore tra i Cavalieri in Obbedienza.

Art. 21
Ammissione degli Aspiranti al Noviziato

Parag. 1 - Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Capitolo competente e dei membri Professi del Sovrano Consiglio, ammettere gli Aspiranti al Noviziato. Parag. 2 - I Cavalieri appartenenti al secondo ceto possono chiedere di essere ammessi direttamente al Noviziato senza passare attraverso l’Aspirantato, salve le disposizioni degli artt. 9 e 10.



Art. 22
Esercizi spirituali precedenti il Noviziato

L’Aspirante, prima di cominciare il Noviziato, è tenuto a compiere un corso di esercizi spirituali di otto giorni interi, presso un luogo approvato, premettendo, secondo il prudente consiglio del confessore, una confessione generale.

Art. 23
Inizio del Noviziato

Il Noviziato ha inizio secondo le norme del cerimoniale e se ne redige verbale autentico.

Art. 24
Durata del Noviziato

Parag. 1 - Il Noviziato deve avere la durata continuativa di un anno.
Parag. 2 - Il periodo del Noviziato non deve superare i due anni.

Art. 25
Cambiamento di residenza del Novizio

Parag. 1 - Qualunque cambiamento di residenza, durante il Noviziato, deve essere autorizzato dal Superiore, udito il Maestro.
Parag. 2 - Nel caso in cui il Novizio abbia necessità di cambiare residenza, può essere seguito da un Maestro che risieda nel luogo dove il candidato andrà a vivere.

Art. 26
Passaggio di Noviziato

Il Noviziato cominciato in un territorio priorale o sottopriorale può, a richiesta del Novizio, essere continuato in altro. Il passaggio deve essere deciso dal Gran Maestro, sentiti i Superiori competenti.

Art. 27
Promulgazione del regolamento dei Noviziati

Il regolamento circa la formazione dei Novizi è promulgato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo dei membri Professi del Sovrano Consiglio.

Art. 28
Doveri del Novizio

Il Novizio, sotto la guida del Maestro, deve applicarsi agli esercizi di pietà e di formazione religiosa come prescrive il regolamento. Deve inoltre attendere allo studio della Regola, delle leggi dell’Ordine e della sua storia. Il Novizio deve, pure, esercitarsi nelle opere di misericordia e, ove possibile, in quelle dell’Ordine, alle quali è chiamato in virtù della Professione religiosa cui tende.

Art. 29
Mansioni del Maestro dei Novizi

Il Maestro deve curare che il Novizio sia fedele all’osservanza religiosa, come è prescritto per i Cavalieri Professi.

Art. 30
Relazione semestrale del Maestro dei Novizi ai Superiori

Ogni semestre il Maestro riferisce, per iscritto, al Superiore competente che, col proprio Consiglio, provvede ad informare il Gran Maestro.

Art. 31
Domanda di ammissione alla Professione

Nell’imminenza del termine del periodo di prova, il Novizio che intende emettere i voti deve, per il tramite del proprio Superiore, presentare domanda scritta al Gran Maestro per l’ammissione alla Professione dei Voti Temporanei.

Art. 32
Esercizi spirituali in preparazione alla Professione

In preparazione alla Professione dei Voti Tempo-ranei, il Novizio deve seguire un corso di esercizi spirituali, di otto giorni completi, presso un luogo approvato.

Sezione Terza
I CAVALIERI DI VOTI TEMPORANEI

Art. 33
Ammissione alla Professione

Spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo dei membri Professi del Sovrano Consiglio, sentito il parere del Prelato dell’Ordine, ammettere i Cavalieri alla prima Professione di Voti Tempo-ranei, su presentazione del Superiore competente, che deve aver acquisito il consenso del suo Capitolo.

Art. 34
Requisiti per la validità della Professione

Per la validità della Professione si richiede:
a) che sia preceduta dal Noviziato, a norma degli artt. 23 e seguenti;
b) che sia ricevuta dal Gran Maestro, o dal Supe-riore competente, o da un loro delegato;
c) che sia espressa ed emessa liberamente.

Art. 35
Rinnovo dei Voti Temporanei

Parag. 1 - Alla scadenza di ogni periodo per il quale la Professione è stata emessa, il Cavaliere Professo, a sua domanda, sarà autorizzato dal suo Superiore a rinnovarla.
Parag. 2 - Durante il primo triennio i Voti Temporanei devono essere rinnovati ogni anno, immediatamente dopo la scadenza. Nei trienni consecutivi saranno rinnovati alla fine di ciascun triennio. Il periodo dei Voti Temporanei non deve superare nove anni.
Parag. 3 - Il Superiore competente può, per giusti motivi, consentire che il rinnovo dei Voti Temporanei venga anticipato di un mese, salva, sempre, la integrità del periodo che precede la Professione Perpetua.

Art. 36
Ritiro Spirituale per il rinnovo dei Voti

Il rinnovo dei Voti deve essere preceduto da un Ritiro Spirituale di tre giorni.

Art. 37
Formula della Professione religiosa

Il Cavaliere Novizio, secondo il cerimoniale dell’Ordine, pronuncia davanti al Superiore competente, o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, la seguente formula di Professione: "Io ... faccio voto a Dio Onnipotente, invocando l’assistenza della Sua Immacolata Madre, di San Giovanni Battista e del Beato Gerardo, di osservare povertà e castità, e l’obbedienza, per un periodo di un anno (tre anni ... per perpetuo), a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine e questi Voti intendo emettere a tenore degli statuti e delle leggi dell’Ordine di Malta."

Art. 38
Conservazione del documento della Professione religiosa

Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell’avvenuta Professione e degli avvenuti rinnovi sottoscritti dal Cavaliere, da colui che le ha ricevute e dai testimoni, deve essere conservato nell’archivio del Gran Magistero e, in copia autentica, nell’archivio del rispettivo Prio-rato o Sottopriorato o Associazione.

Art. 39
Possibilità di abbandono della Religione alla scadenza dei Voti

Allo scadere dei Voti Temporanei, il Cavaliere è libero di lasciare la Religione e di ritornare al suo ceto precedente.

Art. 40
Nomina del Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei

Il Gran Maestro, previo parere dei membri Professi del Sovrano Consiglio e del Priore competente, nomina il Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei, scegliendolo tra i Cappellani Conventuali, i Cappellani Conventuali "ad honorem" e i Cappellani Magistrali, salvo che sussistano gravi motivi.

Art. 41
Doveri dei Cavalieri di Voti Temporanei

Parag. 1 - I Cavalieri di Voti Temporanei sono tenuti agli esercizi di pietà e ai corsi di perfezionamento di cui al rispettivo regolamento.
Parag. 2 - Sotto la guida del Direttore Spirituale, e nell’ambito della disciplina vigente nelle varie istituzioni ed opere dell’Ordine, il Cavaliere di Voti Temporanei deve dedicarsi alle opere di misericordia, "quale servo dei Signori poveri infermi" e alla difesa della Fede cattolica.

Art. 42
Relazione del Direttore Spirituale del Professo di Voti Temporanei ai Superiori

Il Direttore Spirituale deve informare, almeno ogni anno, i Superiori competenti circa la vita religiosa del Cavaliere di Voti Temporanei e la sua attività nelle opere.

Art. 43
Diritti e privilegi dei Professi di Voti Temporanei

Parag. 1 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei godono dei medesimi privilegi e favori spirituali ai quali hanno diritto i Professi di Voti Perpetui e, alla loro morte, hanno diritto agli stessi suffragi.
Parag. 2 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei hanno voce attiva e passiva, tranne nei casi contemplati nella Carta Costituzionale e nel Codice.

Art. 44
Effetti della Professione dei Voti Temporanei

La Professione dei Voti Temporanei rende illeciti, ma non invalidi, gli atti contrari ai Voti stessi.

Sezione Quarta
PROFESSI DI VOTI PERPETUI

Art. 45
Requisiti per la validità della Professione Perpetua

Per la validità della Professione Perpetua si richiede:
a) che il Cavaliere abbia compiuto i trenta anni di età;
b) che emetta i Voti immediatamente dopo la fine del periodo di Voti Temporanei;
c) che, su presentazione del Superiore e del Capitolo competente, sia ammesso alla Professione dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio;
d) che sia intervenuto il Nulla Osta del Prelato dell’Ordine;
e) che la Professione sia emessa liberamente, a norma del Diritto Canonico;
f) che sia ricevuta dal Gran Maestro, o da un suo delegato, ovvero dal Superiore competente, nel caso si tratti di Cavaliere Professo.

Art. 46
Durata dei Voti Temporanei richiesta per la Professione Perpetua

Parag. 1 - Per la validità della Professione Perpetua, oltre a quanto richiesto nell’art. 45, è necessario che il periodo della Professione Temporanea sia stato di cinque anni continuativi qualora l’Aspirante non abbia compiuto quaranta anni di età.
Parag. 2 - Per i Cavalieri di età superiore ai quaranta anni sono sufficienti tre anni di Professione Temporanea, purché siano state osservate le condizioni di cui agli artt. 34 e 45.

Art. 47
Esercizi spirituali in preparazione alla Professione Perpetua

La Professione Perpetua deve essere preceduta da un corso di esercizi spirituali di otto giorni, in luogo approvato.

Art. 48
Professione Perpetua

Parag. 1 - La Professione Perpetua deve essere emessa secondo il cerimoniale dell’Ordine.
Parag. 2 - Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell’avvenuta Pro-fessione di Voti Perpetui, deve essere firmato dal Cavaliere che ha professato i Voti, da chi ha ricevuto la Professione, nonché da due testimoni, ed è conservato, in copia autentica, nell’archivio del Gran Magistero, come anche nell’archivio del rispettivo Priorato o Sottopriorato o Associazione.
Parag. 3 - Dell’avvenuta Professione il Superiore deve informare il Parroco del luogo in cui il Cavaliere Professo di Voti Perpetui è stato battezzato, perché ne prenda nota nel libro dei battesimi.

Art. 49
Effetti della Professione Perpetua

La Professione Perpetua rende non solo illeciti ma anche invalidi gli atti ad essa contrari, sempre che possano essere invalidati ai sensi della legge della Chiesa.

Sezione Quinta
I CAPPELLANI CONVENTUALI PROFESSI

Art. 50
Doveri dei Cappellani Conventuali

I Cappellani Conventuali Professi con i Voti religiosi si consacrano a Dio e, sotto l’autorità dei Superiori, si dedicano alla cura pastorale dei membri dell’Ordine, all’assistenza religiosa nelle opere caritative e missionarie dell’Ordine e al servizio delle sue Chiese.

Art. 51
Disposizioni del Codice circa i Cappellani Conventuali

Si applica ai Cappellani Conventuali Professi ciò che il Codice stabilisce circa l’ammissione nell’Ordine, il Noviziato e la Professione dei Cavalieri, fatte salve le disposizioni particolari di Diritto Canonico e quelle degli artt. 52 e seguenti.

Art. 52
Requisiti per l’ammissione dei Cappellani Conventuali

Parag. 1 - Gli ecclesiastici che hanno ricevuto l’ordinazione sacerdotale possono essere ammessi alla Professione come Cappellani Conventuali dell’Ordine.
Parag. 2 - Coloro che siano intenzionati a diventare Sacerdoti, possono diventare aspiranti al Noviziato come Cappellani Conventuali ed essere ammessi al Noviziato, dopo l’ordinazione diaconale. Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consi-glio e approvazione del Prelato, emana regole speciali per l’Aspirantato.
Parag. 3 - Prima di ammettere all’Aspirantato, o al Noviziato, si richiede l’approvazione del Prelato e del Ordinario.

Art. 53
Maestro dei Novizi Cappellani Conventuali

Parag. 1 - Il Maestro dei Novizi Cappellani Conventuali deve essere un Sacerdote, proposto dal Prelato dell’Ordine, che sia Professo dell’Ordine o, in mancanza, di altra religione.
Parag. 2 - Il Maestro dei Novizi Cappellani deve presentare, ogni semestre, una relazione circa le qualità e l’attività dei singoli Novizi ai competenti Superiori, tramite il Prelato.

Art. 54
Durata del Noviziato dei Cappellani Conventuali

Il Noviziato dei Cappellani Conventuali va compiuto, a norma del Diritto Canonico, conformemente all’art. 19, parag. 2, e deve durare un anno.

Art. 55
Professione Temporanea dei Cappellani Conventuali

Alla fine del Noviziato, il Cappellano Conventuale emette la Professione dei Voti Temporanei, per un triennio, a norma del Diritto Canonico.

Art. 56
Formula della Professione Temporanea dei Cappellani Conventuali

Il Cappellano Conventuale, nell’emettere la Professione, pronuncia la formula, con gli specifici requisiti, enunciata nell’art. 37, a norma del cerimoniale.

Art. 57
Professione Perpetua dei Cappellani Conventuali

Terminato il periodo di Voti Temporanei, il Cappellano Conventuale emette la Professione di Voti Perpetui, conformemente alle prescrizioni del Diritto Canonico.

Art. 58
Disciplina ecclesiastica dei Cappellani Conventuali

Parag. 1 - Per la disciplina ecclesiastica i Cappellani Conventuali Professi sono immediatamente soggetti al Prelato dell’Ordine, coadiuvato da Cappellani con il titolo di Prefetti.
Parag. 2 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio e parere conforme del Prelato, può emanare un regolamento speciale per i Cappellani Conventuali.

Art. 59
Diritti e norme dei Cappellani Conventuali Professi

Parag. 1 - I Cappellani Conventuali Professi di Voti Perpetui hanno voce nei Capitoli priorali e sottopriorali.
Parag. 2 - Per quanto riguarda l’uso dell’abito, i Cappellani Conventuali Professi devono attenersi al cerimoniale.

Art. 60
Titolo canonico di povertà dei Cappellani Conventuali Professi

Con la Professione, i Cappellani Conventuali acquistano il titolo canonico detto di povertà. L’Ordine assicura loro, ove necessario, un congruo sostentamento, a norma del Diritto Canonico.