Titolo II

Capitolo V

I MEMBRI DEL SECONDO CETO

Sezione Prima
I CAVALIERI E LE DAME IN OBBEDIENZA

Art. 94
Promessa ed impegni

Parag. 1 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza si obbligano, con una speciale Promessa, vincolante in coscienza, ad una vita tendente alla perfezione cristiana, secondo il proprio stato, nello spirito dell’Ordine e nell’ambito delle sue opere, in conformità della propria vocazione e delle direttive dei legittimi Superiori. Compresi del valore spirituale di tanto impegno davanti a Dio, essi devono osservare diligentemente la legge divina e i precetti della Chiesa, così da essere costante esempio di pietà e di virtù, di zelante apostolato e di devozione alla Santa Chiesa.
Parag. 2 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza si impegnano ad usare dei beni temporali secondo lo spirito del Vangelo.
Parag. 3 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza non godono di privilegi e di precedenze nei confronti degli altri membri dell’Ordine.

Art. 95
Requisiti per l’ammissione dei Cavalieri e delle Dame in Obbedienza

Ai fini del processo previsto per l’ammissione, l’aspirante Cavaliere o Dama deve provare:
a) di professare la religione cattolica;
b) di non essere trattenuto da alcun impedimento canonico o morale;
c) di aver compiuto i venticinque anni di età;
d) di appartenere da almeno un anno all’Ordine;
e) se ha contratto matrimonio, di possedere il consenso scritto del coniuge.

Art. 96
Atti precedenti l’ammissione

Parag. 1 - Il membro dell’Ordine che desideri essere ammesso alla Promessa deve inoltrare domanda scritta al Priore, o al Reggente, e al Pre-sidente dell’Associazione alla quale appartiene, e presentare le prove di cui all’art. 95.
Parag. 2 - L’autorità indicata nel parag. 1, udito il parere del rispettivo Capitolo o Consiglio, propone al Gran Maestro l’ammissione del candidato all’anno di preparazione.
Parag. 3 - L’ammissione è decretata dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio e Nulla Osta del Prelato.

Art. 97
Preparazione dei candidati

Parag. 1 - La preparazione deve essere compiuta sotto la guida di un Cavaliere Professo o, in mancanza, di un Cavaliere o di una Dama in Obbedienza di provato zelo e prudenza, ovvero di un Sacerdote, preferibilmente Cappellano dell’Ordine, designato dal rispettivo Superiore col consenso del Gran Maestro.
Parag. 2 - Il candidato inizia e conclude la prova con un corso di esercizi spirituali, di almeno cinque giorni interi, in un luogo approvato.
Parag. 3 - Durante il periodo di prova il Cava-liere, o il Sacerdote, alla cui guida il candidato è stato affidato, deve fargli conoscere gli ordinamenti, la storia e la tradizione dell’Ordine, e formarlo ed iniziarlo alle pratiche di pietà, all’esercizio dell’apostolato e agli obblighi propri della Promessa.
A questo fine il candidato deve esercitarsi nella pratica della carità cristiana, visitando gli infermi ed i poveri, preferibilmente nell’ambito delle opere dell’Ordine.

Art. 98
Relazione sul candidato

Al termine dell’anno di preparazione, l’incaricato della guida spirituale presenta al Superiore competente una relazione circa la condotta del candidato.

Art. 99
Ammissione alla Promessa dei candidati

Al termine dell’anno di preparazione, col consenso del rispettivo Capitolo o Consiglio, il Superiore presenta la proposta di ammissione alla Promessa, che è accolta dal Gran Maestro, udito il parere del Sovrano Consiglio e del Prelato.

Art. 100
Promessa ed atti seguenti

Parag. 1 - L’aspirante ammesso alla Promessa pronuncia la seguente formula: "Io ... invocando il nome di Dio prometto di osservare fedelmente le leggi del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, di adempiere particolarmente ai doveri di spettanza dei Cavalieri e Dame in Obbedienza e di prestare la dovuta obbedienza a qualunque Superiore mi verrà assegnato. Così mi assistano Iddio, la SS.ma Vergine Immacolata, San Giovanni Battista, nostro Glorioso Patrono, il Beato Fra’ Gerardo, nostro Venerato Fondatore e tutti i Santi dell’Ordine."
Parag. 2 - La Promessa deve essere ricevuta dal Gran Maestro, Priore o Reggente, o da un suo delegato speciale, alla presenza di due testimoni.
Parag. 3 - Il documento, che fa fede della Pro-messa, è sottoscritto dal Cavaliere o dalla Dama che ha pronunciato la Promessa, da chi ha ricevuto la Promessa e da due testimoni.
Parag. 4 - Il documento originale è conservato nell’archivio del Gran Magistero e copia autentica in quello del Priorato o Sottopriorato o Associa-zione.
Parag. 5 - La cerimonia della Promessa è disciplinata dal cerimoniale.

Art. 101
Doveri spirituali

Il Cavaliere o la Dama in Obbedienza deve:
a) assistere i confratelli in unione di preghiere e di opere, essendo, a questo fine, tenuto a dire ogni giorno il Credo e un Pater, Ave, Gloria;
b) assistere con frequenza alla S. Messa, accostarsi assiduamente ai Sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, secondo il consiglio del proprio Direttore Spirituale, e partecipare alla vita parrocchiale;
c) partecipare ogni anno ad un corso di esercizi spirituali di almeno tre giorni interi, in un luogo approvato, e prendere parte ai corsi e convegni di formazione o di istruzione indetti dai Superiori;
d) attenersi al regolamento di vita spirituale che viene approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Art. 102
Criteri per l’assegnazione dei compiti

Nell’assegnazione dei compiti i Superiori devono tenere conto dei doveri di stato, delle attitudini, della particolare preparazione professionale e delle disponibilità del Cavaliere o della Dama in Obbedienza.

Art. 103
Cambiamento di attività

Se per giusti motivi un Cavaliere o una Dama in Obbedienza ha difficoltà a dedicarsi all’attività prescritta, ne dà notizia al Superiore competente, il quale gliene prescrive un’altra.

Art. 104
Recesso dalla Promessa

Parag. 1 - Il Cavaliere o la Dama in Obbedienza può recedere dalla Promessa per importanti motivi personali.
La richiesta deve essere indirizzata al proprio Superiore, il quale la inoltrerà al Gran Maestro, insieme al suo parere e a quello del rispettivo Cappellano. Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, decide sulla richiesta.
Parag. 2 - Con la notifica della dispensa dalla Promessa il Cavaliere o la Dama in Obbedienza cessa di far parte della seconda classe e rientra nel ceto di provenienza. Se la dispensa non viene concessa, il Cavaliere o la Dama può rimanere nel secondo ceto o recedere dalla appartenenza all’Ordine.

Art. 105
Sanzioni disciplinari

La colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promessa, comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 120 e seguenti.

Art. 106
Uso dell’abito e delle insegne

L’uso dell’abito e delle insegne per Cavalieri e Dame in Obbedienza è disciplinato dal cerimoniale.

Art. 107
Passaggio alla Professione religiosa

Parag. 1 - Al Cavaliere in Obbedienza di stato libero che chiede di essere ammesso alla Professione religiosa dell’Ordine si applicano le norme del Titolo II, Capitolo I.
Parag. 2 - L’esito favorevole del processo, di cui al parag. 1, permette al Cavaliere di iniziare subito il Noviziato.

Sezione Seconda
REQUISITI COMUNI

Art. 108
Ammissione dei membri del terzo ceto

Parag. 1 - Per l’ammissione all’Ordine il candidato deve essere presentato al Gran Maestro da un membro del Sovrano Consiglio, previo consenso del Prio-re o del Presidente dell’ Associazione, per il tramite della Cancelleria del Gran Magistero, ovvero dal Priore o Presidente di Associazione.
Parag. 2 - La presentazione delle prove nobiliari non costituisce, di per sé, diritto all’ammissione nell’Ordine.

Art. 109
L’anno di preparazione

La ricezione dei Cavalieri, dei Donati e delle Dame, deve essere preceduta da un periodo di preparazione della durata di un anno durante il quale il candidato viene reso edotto della storia dell’Ordine e partecipa alle opere e manifestazioni dello stesso. E’ facoltà del Sovrano Consiglio dispensare, in casi singoli, da questo requisito.

Art. 110
La ricezione dei Sacerdoti

Parag. 1 - Per l’ammissione dei Cappellani Conventuali "ad honorem", o dei Cappellani Magi-strali, occorre il previo parere favorevole del Prelato.
Parag. 2 - Per l’ammissione dei Cappellani Gran Croce Conventuali "ad honorem" occorre il previo parere favorevole del Cardinale Patrono, udito il Prelato.
Parag. 3 - Previo parere del Sovrano Consiglio, il Gran Maestro può ricevere o promuovere un Cardinale di Santa Romana Chiesa al rango di Balì Gran Croce di Onore e Devozione.

Art. 111
Insigniti di onorificenze

I decorati dell’Ordine al Merito Melitense non diventano, per questo motivo, membri dell’Ordine.

Art. 112
Requisiti nobiliari

I requisiti nobiliari di coloro che aspirano alla ricezione nell’Ordine debbono essere esaminati in forza di un apposito regolamento che il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, emanerà entro un anno dalla entrata in vigore del presente Codice.

Art. 113
Requisiti per l’ammissione

Parag. 1 - Ai fini del processo previsto per l’ammissione, l’aspirante Cavaliere o Dama, deve provare di professare la religione cattolica.
Parag. 2 - Alla domanda di ammissione sottoscritta del candidato, devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di battesimo, certificato di nascita che attesti la maggiore età e certificato di stato di famiglia;
b) titoli speciali di benemerenze ricevuti o spettanti;
c) attestazione del proprio Ordinario circa la vita e i costumi;
d) certificato del termine dell’anno di prova. Parag. 3 - Per i Sacerdoti è sufficiente la presentazione di una raccomandazione scritta, o Nulla Osta, del proprio Ordinario o del Superiore del suo Ordine ed il certificato della sua ordinazione.

Art. 114
L’ammissione

L’ammissione nell’Ordine spetta al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Art. 115
Ammissione "Motu Proprio"

Parag. 1 - L’ammissione "Motu Proprio" da parte del Gran Maestro è portata preventivamente a conoscenza del Sovrano Consiglio, del Priore e del Presidente dell’Associazione interessata.
Parag. 2 - Il numero delle ammissioni "Motu Proprio" è determinato dal Capitolo Generale.

Art. 116
Doveri


I membri del terzo ceto devono tenere, in base alla Carta Costituzionale, condotta cristianamente esemplare nella vita privata e pubblica, contribuendo a rendere operante la tradizione dell’Ordine. Ad essi incombe, in modo particolare, la cooperazione effettiva nelle opere melitensi di assistenza ospedaliera e sociale.

Art. 117
Collaborazione tra i Cappellani Conventuali Professi e i Cappellani del terzo ceto

I Cappellani appartenenti al terzo ceto collaborano con i Cappellani Conventuali Professi secondo le loro possibilità in ossequio alle direttive dei Superiori competenti e del Prelato dell’Ordine.

Art. 118
Cerimonia di ricezione

La ricezione dei membri dell’Ordine avviene "infra Missam" a norma del cerimoniale e la consegna del decreto può essere effettuata dopo la cerimonia.