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(approvato dal Sovrano Consiglio con Decreti Consiliari n. 23235 del 15.5.1981 e n. 23534 dell’8.7.1981 e aggiornato al Decreto del Sovrano Consiglio n. 31451 del 26.2.1987)
ROMA 2000
Allegato 4 al Decreto n. 31451 del 26.2.1987
REGOLAMENTO DEL C.I.S.O.M.
ART. 1 L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) nell’intento di sviluppare la propria attività e la collaborazione con i Servizi Sanitari italiani, prevista dalla Legge 4.1.1938 n. 23 e da altre norme legislative dello Stato Italiano nel campo del primo intervento, del pronto soccorso e della protezione civile, specialmente in caso di pubbliche calamità, si avvale del proprio corpo ausiliario volontario denominato "Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta" (C.I.S.O.M.).
ART. 2 Possono fare parte del C.I.S.O.M., previa presentazione di domanda scritta gli appartenenti all’ACISMOM, nonché quanti si offrano volontariamente e ne abbiano i necessari requisiti. La decisione circa l’accettazione delle domande e la verifica degli anzidetti requisiti è devoluta al Segretario Generale del CISOM, sentiti i Direttori di Zona e previo nulla-osta del Delegato regionale dell’ACISMOM competente per territorio. I requisiti per l’ammissione al Corpo saranno stabiliti dalle norme di applicazione del presente Regolamento.
ART. 3 Il CISOM ha il compito di svolgere attività di protezione civile, di primo intervento e di pronto soccorso specialmente in caso di pubbliche calamità nel territorio nazionale ed eventualmente all'estero secondo le direttive fissate dal Consiglio Direttivo dell'ACISMOM. Dette attività saranno svolte da Gruppi che sono composti da elementi maschili e femminili, nonché da personale sanitario e paramedico membri del CISOM. I Gruppi, a seconda della loro specializzazione e della funzione specifica cui sono destinati, saranno costituiti da un numero di elementi sufficienti ad assicurare la loro funzionalità operativa e da un congruo numero di elementi ausiliari. L’organizzazione dei vari gruppi e le loro specializzazioni saranno stabilite dal Direttore Nazionale, su proposta del Segretario Generale, d’intesa con i Direttori di Zona e sottoposte alla approvazione del Consiglio dell’ACISMOM. Ai fini del coordinamento delle attività dei Gruppi, il territorio nazionale è ripartito in tre Zone, corrispondenti alle rispettive aree di giurisdizione dei Gran Priorati di Roma, Lombardia e Venezia, Napoli e Sicilia. Nell’ambito delle singole Zone i Gruppi potranno essere, secondo le esigenze del servizio, riuniti in Raggruppamenti. L’impiego del personale del Corpo Militare dell’Associazione, di cui alla Legge 4.1.1938 n. 23 e del Corpo delle Infermiere volontarie della Associazione di cui alla Legge 26.10.1952 n. 1785 nell’ambito delle attività del CISOM è regolato da disposizioni emanate dal Presidente dell’ACISMOM, sentito il Consiglio Direttivo. ART. 4 La rappresentanza del CISOM nei confronti dei terzi spetta al Presidente dell’ACISMOM. Per l’espletamento dei compiti di cui al precedente articolo nel campo della protezione civile, in collaborazione con i competenti organi italiani, il Presidente dell’ACISMOM potrà stipulare apposite convenzioni con le Autorità Italiane interessate nonché accordi con Enti pubblici o privati che perseguono analoghe finalità.
ART. 5
Sono organi del CISOM:
ART. 6 Il Comitato Direttivo è composto da.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e fissa le direttive di massima dell’organizzazione del Corpo che saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio Direttivo ACISMOM.
ART. 7 Il Comitato Esecutivo è composto da:
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Esso ha il compito di dar corso alle deliberazioni del Comitato Direttivo e di provvedere al regolare andamento delle attività del Corpo. Gli altri membri del Comitato Direttivo ed i Direttori di Zona saranno invitati a partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo ogni qualvolta vengano trattati argomenti che li interessano particolarmente.
ART. 8 Il Direttore Nazionale ed il Vice Direttore Nazionale. Il Direttore Nazionale ed il Vice Direttore Nazionale sono nominati dal Presidente dell’ACISMOM fra i Membri dell’Associazione dei Cavalieri Italiani, sentito il Comitato di Coordinamento ed il Consiglio Direttivo.
ART. 9 Al Direttore Nazionale spetta:
Il Vice Direttore Nazionale sostituisce il Direttore Nazionale in caso di impedimento o di assenza, lo coadiuva nell’espletamento dei suoi compiti ed assolve a quelle funzioni che il Direttore Nazionale riterrà di delegarli.
ART. 10 L’Ispettrice Nazionale. La Ispettrice Nazionale presiede all’attività del personale femminile del CISOM; coadiuva il Direttore Nazionale nell’espletamento dei suoi compiti ed assolte a quelle funzioni che il Direttore Nazionale riterrà di delegarle.
ART. 11 Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale. Il Segretario Generale è scelto fra i Membri del CISOM, preferibilmente Membro dell’Ordine ed è nominato dal Direttore Nazionale sentito il Consiglio Direttivo dell’ACISMOM. Egli sovrintende al reclutamento ed alle attività operative del Corpo. E’ coadiuvato, nell’espletamento dei suoi compiti, da un Vice Segretario Generale nominato dal Direttore Nazionale, scelto fra i Membri del CISOM, preferibilmente Membri dell’Ordine, sentito il Consiglio Direttivo dell’ACISMOM.
ART. 12 L’Ispettore Nazionale Sanitario ed il Vice Ispettore Nazionale Sanitario. L’Ispettore Nazionale Sanitario è scelto fra gli abilitati da almeno dieci anni alla professione di medico chirurgo, preferibilmente Membro dell’Ordine. Egli è nominato dal Direttore Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo dell’ACISMOM. Spetta all’Ispettore Nazionale Sanitario presiedere alla organizzazione di tutta l’attività sanitaria del Corpo e di sottoporre all’approvazione del Direttore Nazionale l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’efficienza dal punto di vista tecnico sanitario. E’ coadiuvato nell’esplicazione dei suoi compiti da un Vice Ispettore Nazionale nominato dal Direttore Nazionale, scelto tra gli abilitati da almeno cinque anni alla professione di medico chirurgo, preferibilmente Membro dell’Ordine.
ART. 13 La Vice Ispettrice Nazionale. La Vice Ispettrice Nazionale è scelta preferibilmente fra le Dame dell’Ordine ed è nominata dal Presidente dell’ACISMOM, sentito il Comitato di Coordinamento ed il Consiglio Direttivo. Coadiuva il Segretario Generale nell’espletamento dei suoi compiti, con particolare riguardo a quanto concerne il reclutamento, l’addestramento e l’attività operativa del personale femminile del Corpo, nel quadro delle direttive impartite in merito dalla Ispettrice Nazionale.
ART. 14 Gli organi esecutivi sono:
ART. 15
I Direttori di Zona sono nominati dal Direttore Nazionale, sentiti il Comitato di Coordinamento dell’ACISMOM ed il Consiglio Direttivo, scelti preferibilmente fra i Membri dell’Ordine. Essi sovrintendono – avvalendosi dei Capi Raggruppamento Regionali – alle attività dei Gruppi che operano nella giurisdizione territoriale della zona loro assegnata e promuovono le iniziative atte ad incrementare l’attività dei Gruppi stessi. Essi trasmettono semestralmente al Direttore Nazionale una relazione sull’attività dei vari Gruppi e le segnalano tempestivamente gli interventi di rilevanza. Essi, con i Capi Raggruppamento Regionali, devono cooperare con il Delegato Gran Priorale territorialmente competente per le attività assistenziali che esulano dai compiti di cui all’art. 3. Ciascun Direttore di Zona è assistito da:
Tutti gli organi esecutivi debbono rivestire la qualità di Membro del CISOM.
ART. 15 BIS Il Capo Raggruppamento Regionale CISOM.
Qualora in una stessa area regionale come sopra individuata sia presente una pluralità di Delegati dell’ACISMOM, ogni Delegato ha facoltà di proporre un nominativo per la nomina del Capo Raggruppamento Regionale.
ART. 16 I componenti del Comitato Direttivo e degli organi esecutivi durano circa due anni e possono essere riconfermati di anno in anno.
ART. 17 Finanziamento del CISOM. Il CISOM sarà finanziato da versamenti volontari effettuati dai suoi componenti, da assegnazioni da parte degli organi del SMOM e particolarmente dell’ACISMOM La gestione economica-finanziaria del CISOM è di competenza dell’ACISMOM e le relative risultanze fanno parte integrante del rendiconto finanziario dell’ACISMOM.
ART. 18 In caso di guerra, si applicano al personale del CISOM, ai fini della sua mobilitazione, le norme di cui all’art. 2 della Legge 4.1.1938 n. 23 – contenente "Disposizioni riguardanti il personale addetto al funzionamento dei servizi dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta".
ART. 19 I mezzi automobilistici in dotazione al CISOM, per i suoi fini istituzionali, saranno muniti di apposito contrassegno le cui caratteristiche saranno stabilite dalle norme di applicazione del presente Regolamento.
ART. 20 Il personale del CISOM adotterà particolari uniformi le cui caratteristiche saranno stabilite dal Comitato Direttivo del CISOM previa approvazione del Consiglio Direttivo dell’ACISMOM il quale avrà cura di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità italiane.
ART. 21 Il CISOM usa l’emblema dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta definito dall’art. 4 dello Statuto, approvato con decreto consiliare n. 21258 in data 25.10.1979.
ART. 22 Disciplina. I membri del CISOM debbono:
ART. 23 Provvedimenti disciplinari. I provvedimenti disciplinari per i membri che appartengono all’Ordine sono quelli previsti dal Capo IX del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta (dall’art. 139 all’art.148). Per i membri del CISOM che non appartengono all’Ordine i provvedimenti disciplinari sono:
I provvedimenti disciplinari superiori all’avvertimento sono presi tenuto conto o delle circostanze nelle quali l’infrazione sia stata commessa o dal fatto che l’infrazione sia stata già altre volte commessa. La radiazione è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell’interessato con i doveri e col decoro inerenti alla sua qualità. L’appartenente al Corpo cui siano addebitati fatti per i quali possa essere aperto a suo carico procedimento penale o disciplinare ove la gravità dell’addebito lo consigli, può essere sospeso in via precauzionale da ogni attività sino all’esaurimento del procedimento. Il provvedimento di sospensione precauzionale è adottato dal Direttore Nazionale, sentita la Commissione di cui al precedente comma d) e viene comunicato per iscritto all’interessato dandosene pure menzione nel fascicolo personale. Il proscioglimento dell’addebito, sia in fase istruttoria sia in decisione definitiva della competente Autorità penale, non preclude la possibilità di irrogazione di provvedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza che l’infrazione sia stata contestata all’interessato, con invito a discolparsi anche con l’eventuale assistenza di persona di sua fiducia.
ART. 24 Indipendentemente dalla radiazione prevista dal precedente articolo 23, il membro del CISOM può essere dimesso nei seguenti casi:
ART. 25 Norme di applicazione. Il Comitato Direttivo del CISOM provvederà a redigere le norme di applicazione del presente Regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’ACISMOM.
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