Visto l’art. 4 del Decreto Consiliare N. 20502 del 15 marzo 1999;

Viste le proposte avanzate da Don Sforza Marescotto Ruspoli, dei Principi di Cerveteri, Cavaliere di Onore e Devozione, Commissario Magistrale;

Visto l’art. 34 par. 1 della Carta Costituzionale;

Udita la relazione di S.E. il Gran Cancelliere;

 

 

NOI

FRA’ ANDREW BERTIE

PRINCIPE E GRAN MAESTRO

con il parere del Sovrano Consiglio

che si è espresso favorevolmente

 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

 

Articolo 1

E’ approvato lo Statuto dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta nel testo allegato.

Articolo 2

Lo Statuto entrerà in vigore il 1° Ottobre 1999 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Articolo 3

La Cancelleria resta incaricata dell’esecuzione del presente Decreto.

 

F.to: Fra’ Andrew Bertie

F.to: Carlo Marullo di Condojanni

Gran Cancelliere

 

 

 

FINALITA’ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

L'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) riunisce, nell'ambito della vita costituzionale dell'Ordine, tutti i membri dell'Ordine appartenenti ai Gran Priorati della Veneranda Lingua d'Italia.

L'Associazione è ente di diritto pubblico compreso nell'ordinamento giuridico melitense ed ha la propria sede in Roma.

 

Art. 2

Paragr. 1 - L'Associazione ha come scopo l'attuazione pratica dei fini istituzionali del Sovrano Militare Ordine di Malta, secondo il disposto dell'art. 229 del Codice melitense.

Paragr. 2 - In tempo di pace l'Associazione esplica attività ospedaliera e sanitaria in cooperazione con i servizi sanitari italiani, mediante convenzioni con dicasteri ed enti italiani.

Paragr. 3 - In tempo di guerra l'Associazione provvede all'assistenza ospedaliera e sanitaria dei malati e feriti in conformità a convenzioni con la Repubblica italiana ed in osservanza delle Convenzioni internazionali di Ginevra del 12 agosto 1949.

 

Art. 3

La cooperazione dell'Associazione con i servizi sanitari italiani di cui al precedente articolo, è attuata in piena autonomia mediante proprie unità sanitarie.

 

EMBLEMA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

L'emblema dell'Associazione è la croce bianca ottagona in campo rosso del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel servizio di guerra, godendo l'Associazione dei privilegi previsti dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per le società di soccorso, usa lo speciale distintivo di neutralità.

Tutto il materiale utilizzato dalle unità sanitarie è marcato con i distintivi sopra descritti.

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

L'ASSEMBLEA

Art. 6

Paragr. 1 - L'Assemblea rappresenta i membri dell'Ordine ed è composta:

a) dai Gran Priori della Veneranda Lingua d'Italia;

b) dal Presidente dell'Associazione che la presiede;

c) da due Delegati granpriorali per ciascun Gran Priorato, designati con votazione segreta (anche per posta) dai Delegati di ciascun Gran Priorato riuniti in assemblea su convocazione del Gran Priore;

d) da cinque membri dell’Ordine, di cui almeno una Dama, nominati dal Sovrano Consiglio.

Paragr. 2 - Partecipa di diritto all’Assemblea con parere consultivo il Cancelliere dell’Ordine o un suo delegato speciale.

Paragr. 3 - Partecipano di diritto all'Assemblea senza diritto di voto:

a) i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione che non vi partecipano per altro titolo;

b) i membri del Comitato Esecutivo del C.I.S.O.M.;

c) il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Paragr. 4 - Su designazione del Presidente, possono essere invitati di volta in volta a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto i membri dell'Ordine che ricoprono particolari incarichi o che possono portare un contributo su specifici argomenti.

Paragr. 5 - I Delegati e i membri di cui al paragr. 1 lett. c) e d) durano in carica quattro anni.

 

Art. 7

Paragr. 1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per deliberare entro il mese di aprile in ordine al bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per quello preventivo, mediante invio ai componenti e ai partecipanti, di cui al precedente articolo, di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con l'indicazione del luogo ove essa si tiene nonché dell'ordine del giorno.

Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea si intende convocata in seconda convocazione per il giorno feriale successivo, alla stessa ora e nel medesimo luogo.

Paragr. 2 - L'Assemblea è anche convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta del Gran Cancelliere dell’Ordine ovvero, congiuntamente, dei tre Gran Priori ovvero ancora di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Nella richiesta di convocazione deve essere indicata la materia da porre all'ordine del giorno.

Paragr. 3 - Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione. Per la validità in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Paragr. 4 - L'Assemblea delibera validamente soltanto con la presenza del Gran Cancelliere dell’Ordine o di un suo delegato speciale.

Paragr. 5 - Ogni componente l'Assemblea può rappresentare per delega non più di due membri.

Paragr. 6 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Paragr. 7 – E’ in facoltà del Gran Cancelliere dell’Ordine di chiedere al Gran Maestro, entro sette giorni, la ratifica di delibere difformi dal parere espresso, dandone contemporanea comunicazione scritta al Presidente, a pena di inefficacia. In caso di mancata ratifica la delibera è automaticamente annullata.

Paragr. 8 - Della riunione dell'Assemblea viene steso verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eletto dall'Assemblea nel proprio seno. L'originale viene conservato nell'archivio dell'Associazione in apposito registro con fogli numerati; copia ne è rimessa al Gran Magistero e ai Gran Priorati.

 

Art. 8

Paragr. 1 - Compete all'Assemblea:

a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

b) eleggere i quattro Consiglieri del Consiglio Direttivo;

c) eleggere l'assistente Spirituale;

d) eleggere il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo;

f) deliberare su proposte di modifiche statutarie, la cui approvazione è disposta con Decreto Consiliare;

g) eleggere all'inizio dell'Assemblea due scrutatori per le votazioni e il Segretario che redige il verbale.

Paragr. 2 - Le elezioni delle cariche avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti. Qualora questa non venga raggiunta dopo due scrutini, al terzo è eletto chi riporta il maggior numero di voti.

 

 

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Art. 9

Paragr. 1 - Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea fra i Cavalieri appartenenti almeno alla prima categoria del terzo ceto, di una terna indicata dal Sovrano Consiglio su proposta del Gran Cancelliere.

Essi restano in carica un quadriennio e sono rieleggibili una sola volta, salvo dispensa concessa con Decreto Consiliare.

Paragr. 2 - Gli eletti non possono assumere le loro funzioni se non dopo essere stati confermati con Decreto Consiliare.

 

Art. 10

Paragr. 1 - Al Presidente spetta:

a) di rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi;

b) di esercitare i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo;

c) di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea;

d) di dar corso alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea;

e) di comunicare al Gran Magistero i bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea;

f) di presentare annualmente al Gran Magistero una relazione sulla situazione spirituale, assistenziale, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

g) di designare i membri di eventuali rappresentanze speciali dell'Associazione in Italia o all'estero;

h) di richiedere le superiori approvazioni ove prescritte;

i) il potere di firma, che deve essere esercitato congiuntamente al Direttore amministrativo, per gli atti che comportano, direttamente o indirettamente, oneri di spesa.

Paragr. 2 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza ed esercita i poteri delegatigli dal Comitato Direttivo.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Paragr. 1 - Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente;

- dal Vice Presidente;

- da quattro Consiglieri, di cui almeno una Dama;

- dall'Assistente Spirituale;

- dal Generale Direttore Capo del Personale Militare;

- dal Colonnello Sanitario Capo;

- dal Capitano Cappellano Capo;

- dal Direttore Nazionale del C.I.S.O.M.;

- dal Direttore amministrativo, senza diritto di voto.

Paragr. 2 - I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea fra i membri dell'Associazione, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per una sola volta, salvo dispensa concessa con Decreto Consiliare.

Essi non possono assumere le funzioni se non dopo essere stati confermati con Decreto Consiliare.

Paragr. 3 – I poteri per la gestione ordinaria e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.12 lettera c), straordinaria delle attività dell’Associazione spettano al Direttore Amministrativo, il quale presenta al Consiglio Direttivo, almeno ogni tre mesi, un rapporto sull’andamento della gestione, sugli impegni di spesa e sulla situazione economica e finanziaria dell’Associazione, specie con riguardo al rispetto delle previsioni di bilancio.

Paragr. 4 - Il Consiglio Direttivo, con le maggioranze di cui all'art. 13 paragr. 4, in deroga a quanto previsto dal paragr.3:

a) può delegare al Presidente e al Vice Presidente singoli poteri;

b) può delegare a due Consiglieri le funzioni di Ospedaliere e di Tesoriere;

c) può deliberare di attribuire in tutto o in parte al Comitato Esecutivo di cui all'art. 14 i propri compiti.

Paragr. 5 - L'Ospedaliere sovraintende, gestisce, controlla e dà impulso alle opere dell'Associazione proponendo l'adozione delle misure più idonee.

Paragr. 6 - Il Tesoriere sovraintende alla contabilità e alla tesoreria; controlla le spese da chiunque e per qualsiasi motivo effettuate in nome dell'Associazione; provvede ad ispezioni amministrative e contabili sia presso la sede, sia presso le unità sanitarie; predispone, osservando i principi contabili della chiarezza e precisione, i bilanci preventivo e consuntivo, illustrandoli con apposita relazione sull'andamento della gestione associativa.

Paragr. 7 – Alle riunione del Consiglio Direttivo partecipa il Gran Cancelliere dell’Ordine o un suo delegato speciale.

Paragr. 8 - I membri del Consiglio Direttivo rispondono sia nei rapporti interni che esterni per gli atti commissivi o omissivi rientranti nella propria competenza statutaria o delegata.

L’azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo è deliberata dall’Assemblea ovvero, in regime commissariale ai sensi dell’art.19, con Decreto Consiliare ed è esercitata dal nuovo Consiglio Direttivo ovvero dal Commissario Magistrale.

Paragr. 9 – Al Presidente, in caso di vacanza, succede il Vice-Presidente, a sua volta sostituito nella carica dal Consigliere più anziano.

Qualora il Consigliere più anziano assuma la carica di Vice-Presidente o in caso di vacanza nella carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo procede a cooptazione, con scrutinio segreto e con le maggioranze di cui all’art.13 par.4, risultando cooptato il membro dell’Associazione che abbia riportato il maggior numero di voti.

 

Art. 12

Compete al Consiglio Direttivo:

a) di deliberare sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

b) di deliberare sull'organico e sulla nomina del personale direttivo e dei consulenti;

c) di deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di atti di particolare rilevanza;

d) di sottoporre all'approvazione dell'As-semblea i bilanci preventivo e consuntivo.

 

Art. 13

Paragr. 1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso trimestralmente, ovvero quando ne sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

Paragr. 2 - La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, con l'analitica indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, telegraficamente, almeno cinque giorni prima.

Paragr. 3 - Il Consiglio Direttivo non può deliberare senza la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché del Gran Cancelliere dell’Ordine o di un suo delegato speciale, il quale può chiedere la ratifica del Gran Maestro per le delibere per le quali ha espresso parere contrario.

In tal caso si applica il disposto dell'art. 7, paragr. 7.

Paragr. 4 - Il Consiglio Direttivo è in numero legale se è presente la maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art. 11 paragr. l.

Le deliberazione vengono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Paragr. 5 - Della riunione viene steso verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Il verbale è trascritto in apposito registro con fogli numerati.

 

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 14

Paragr. 1 - Il Comitato Esecutivo è composto:

- dal Presidente;

- dal Vice Presidente;

- dall'Ospedaliere;

- dal Tesoriere;

- dall'Assistente Spirituale;

- dal Direttore amministrativo, senza diritto di voto.

Paragr. 2 - Partecipa al Comitato Esecutivo il Gran Cancelliere dell’Ordine o un suo delegato speciale.

Paragr. 3 - Partecipano al Comitato Esecutivo con diritto di voto il Generale Direttore Capo del Personale Militare e il Direttore Nazionale del C.I.S.O.M. quando all'ordine del giorno sono trattate questioni che concernono il Corpo Militare o il Corpo di Soccorso.

Paragr. 4 - I poteri del Comitato Esecutivo sono fissati dal Consiglio Direttivo.

Paragr. 5 - Si applicano al Comitato Esecutivo le disposizioni dell'art. 11 paragr. 8 e dell'art. 13.

 

L'ASSISTENTE SPIRITUALE

Art. 15

L'Assistente Spirituale è eletto dall'Assemblea nella persona di un Cappellano dell'Ordine, resta in carica per un quadriennio ed è rieleggibile.

La funzione di Assistente Spirituale può essere conferita alla stessa persona che riveste la carica di Capitano Cappellano Capo.

L'Assistente Spirituale provvede alle necessità spirituali e liturgiche dell'Associazione e coordina il servizio religioso e di assistenza spirituale delle strutture sanitarie.

 

IL GENERALE DIRETTORE

CAPO DEL PERSONALE MILITARE,

IL COLONNELLO SANITARIO E

IL CAPITANO CAPPELLANO CAPO

Art. 16

I titolari delle cariche di Generale Direttore Capo del Personale Militare, di Colonnello Sanitario e di Capitano Cappellano Capo sono nominati con Decreto del Capo dello Stato Italiano su designazione del Presidente dell'Associazione inoltrata al Ministero italiano della Difesa.

I loro compiti sono determinati dalle convenzioni con la Repubblica italiana che disciplinano il Corpo Militare dell'Associazione.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Paragr. 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi tra cui il Presidente, dei quali almeno uno iscritto all'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti, scelti preferibilmente fra i membri dell'Ordine.

Devono inoltre essere eletti due membri supplenti di cui almeno uno iscritto nell'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti, scelti preferibilmente fra i membri dell'Ordine.

Paragr. 2 - I componenti del Collegio sono eletti per un quinquennio dall'Assemblea e sono rieleggibili una sola volta, salvo dispensa concessa con Decreto Consiliare.

Paragr. 3 - Gli eletti non possono assumere le loro funzioni se non dopo essere stati confermati con Decreto Consiliare.

Paragr. 4 - Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assem-blea in sede di approvazione dei bilanci.

 

IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 18

Paragr. 1 - Il Comitato di coordinamento, composto dai Gran Priori della Veneranda Lingua d'Italia, dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Ospedaliere dell'Associazione, ha il compito di formulare proposte per garantire un armonico ed omogeneo sviluppo delle iniziative dell'Associazione e dei Gran Priorati nell'ambito delle rispettive competenze, quali fissate dallo Statuto Granpriorale tipo, in vista di realizzare i fini istituzionali del Sovrano Ordine di cui all'art. 2 della Carta Costituzionale.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Gran Cancelliere o un suo delegato speciale.

Paragr. 2 - Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni sei mesi per tracciare un consuntivo delle iniziative intraprese e un preventivo di quelle che si intendono intraprendere.

Delle riunioni viene steso verbale, che è sottoscritto da uno dei Gran Priori, dal Presidente e dall'Ospedaliere, che funge da Segretario.

Paragr. 3 - La convocazione avviene ad iniziativa del Presidente, sentiti i Gran Priori, mediante invio di lettera raccomandata almeno un mese prima della data stabilita per la riunione.

Paragr. 4 - Le delibere del Comitato di coordinamento vengono comunicate dal Presidente al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

 

COMMISSARIO MAGISTRALE

Art. 19

Paragr. 1 - Con Decreto Consiliare è nominato all'Associazione un Commissario Magistrale ogniqualvolta si manifestano difficoltà di gestione o di altri fatti che ostacolano l'ordinato svolgersi della vita associativa.

Paragr. 2 - Il Commissario Magistrale dovrà essere un membro dell'Ordine.

Paragr. 3 - Il Commissario Magistrale ha poteri di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere ratificati con Decreto Consiliare.

Pubblicato dalla Cancelleria del S.M.O.M.,

a cura del Segretariato per le Comunicazioni


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